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dettagli TARSU.   

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Che cosa è la TARSU

La TARSU è la tassa comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve essere pagata da tutti i cittadini (proprietari di immobili, inquilini, comodatari o usufruttuari), imprese o società che occupano locali o aree tassabili (abitazioni, uffici, negozi).
La tassa è commisurata alla superficie del locale o dell'area occupata.

Come viene calcolata

La tassa è calcolata sulla superficie, misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse.

Denuncia iniziale

La denuncia deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione dei locali/aree tassabili. Qualora non ci siano variazioni, la denuncia si ritiene valida anche per gli anni successivi; la denuncia deve essere inoltre presentata anche quando cessa l'occupazione o la detenzione dei locali.
Vanno dichiarate le superfici calpestabili coperte, più le pertinenze (garage, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili). Sono esclusi dal computo le superfici scoperte (balconi, terrazze, giardini).

La TARSU non è dovuta se...

La tassa non è dovuta se i locali sono in ristrutturazione o sono, anche momentaneamente, liberi, da cose, persone e privo di allacciamento alle reti pubbliche (gas, acqua, elettricità), previa presentazione di denuncia. Sono altresì escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni, le aree a verde.

Articolo 3 Zone di applicazione

(articolo 59, commi 2 e 5 - articolo 79 comma 3 del D.Lgs n.507/1993)
  1. L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonchè agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
  2. nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 4 comma 5, e nei limiti di cui all'articolo 59 comma 2, ultimo periodo del D.Lgs n.507/1993.

Articolo 4 Presupposto della tassa

(articolo 62, commi 1 e 4 del D.Lgs n.507/1993)
  1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente articolo 3.
  2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
  3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario e dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
  4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
  5. Nelle zone di cui all'articolo 3, 2 comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta.

Articolo 4 Esclusioni

(articolo 62, comma 2 del D.Lgs n.507/1993)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchè risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Tariffe

Le tariffe vengono deliberate annualmente dall'amministrazione Comunale, e per l'anno 2007 con delibera di giunta n. 18 del 23 Febbraio 2007 sono state deliberate le seguenti tariffe:
Tariffe Tarsu anno 2007
Categoria Descrizione Tariffa mq.
1 Abitazioni 0,55
2 Uffici Pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili 1,10
3 Stabilimenti ed edifici industriali
0,93
4 Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale ecc.
1,03
5 Alberghi, esercizi pubblici, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili
1,06
6 Collegi, convitti, pensioni, case di cure ecc.
0,99
7 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, scuole ecc. 1,01
8 Aree adibite a campeggi, distributori di carburante ecc.
0,97
9 Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti 0,99

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