dettagli TARSU.
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Che cosa è la TARSU
La TARSU è la tassa comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve essere pagata da tutti i cittadini (proprietari di immobili, inquilini, comodatari o usufruttuari), imprese o società che occupano locali o aree tassabili (abitazioni, uffici, negozi).
La tassa è commisurata alla superficie del locale o dell'area occupata.
Come viene calcolata
La tassa è calcolata sulla superficie, misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse.
Denuncia iniziale
La denuncia deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione dei locali/aree tassabili. Qualora non ci siano variazioni, la denuncia si ritiene valida anche per gli anni successivi; la denuncia deve essere inoltre presentata anche quando cessa l'occupazione o la detenzione dei locali.
Vanno dichiarate le superfici calpestabili coperte, più le pertinenze (garage, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili). Sono esclusi dal computo le superfici scoperte (balconi, terrazze, giardini).
La TARSU non è dovuta se...
La tassa non è dovuta se i locali sono in ristrutturazione o sono, anche momentaneamente, liberi, da cose, persone e privo di allacciamento alle reti pubbliche (gas, acqua, elettricità), previa presentazione di denuncia. Sono altresì escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni, le aree a verde.
Articolo 3 Zone di applicazione
(articolo 59, commi 2 e 5 - articolo 79 comma 3 del D.Lgs n.507/1993)- L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonchè agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
- nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 4 comma 5, e nei limiti di cui all'articolo 59 comma 2, ultimo periodo del D.Lgs n.507/1993.
Articolo 4 Presupposto della tassa
(articolo 62, commi 1 e 4 del D.Lgs n.507/1993)- La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente articolo 3.
- Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario e dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
- Nelle zone di cui all'articolo 3, 2 comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta.
Articolo 4 Esclusioni
(articolo 62, comma 2 del D.Lgs n.507/1993)Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchè risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
Tariffe
Le tariffe vengono deliberate annualmente dall'amministrazione Comunale, e per l'anno 2007 con delibera di giunta n. 18 del 23 Febbraio 2007 sono state deliberate le seguenti tariffe:| Categoria | Descrizione | Tariffa mq. |
|---|---|---|
| 1 | Abitazioni | 0,55 |
| 2 | Uffici Pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili | 1,10 |
| 3 | Stabilimenti ed edifici industriali | 0,93 |
| 4 | Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale ecc. | 1,03 |
| 5 | Alberghi, esercizi pubblici, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili | 1,06 |
| 6 | Collegi, convitti, pensioni, case di cure ecc. | 0,99 |
| 7 | Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, scuole ecc. | 1,01 |
| 8 | Aree adibite a campeggi, distributori di carburante ecc. | 0,97 |
| 9 | Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti | 0,99 |



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